Art. 27 · Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete centrale

Art. 27

Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete centrale

In vigore dal 13 giu 2024
Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete centrale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'infrastruttura del trasporto marittimo della rete centrale sia conforme all', paragrafo 1. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2030, l'infrastruttura del trasporto marittimo della rete centrale soddisfi i requisiti di cui all', paragrafo 2. 3.   Su richiesta di uno Stato membro, in casi debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione per concedere esenzioni dai requisiti minimi di cui al paragrafo 2 a motivo di limitazioni geografiche specifiche o di limitazioni fisiche significative, del risultato negativo di un'analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico o di effetti negativi significativi sull'ambiente o sulla biodiversità. Le eventuali richieste sono motivate da una giustificazione sufficiente. Uno Stato membro può richiedere che siano concesse varie esenzioni in un'unica richiesta. La Commissione valuta la richiesta alla luce della giustificazione fornita a norma del primo comma. La Commissione può chiedere allo Stato membro informazioni supplementari entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta a norma del primo comma. Se la Commissione ritiene che le informazioni fornite siano insufficienti, può chiedere allo Stato membro di integrare tali informazioni supplementari entro 30 giorni di calendario dalla loro ricezione. La Commissione adotta una decisione in merito all'esenzione richiesta entro sei mesi dalla ricezione della richiesta a norma del primo comma oppure, nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia fornito ulteriori informazioni a norma del terzo comma, entro quattro mesi dalla più recente ricezione di dette informazioni, se quest'ultima data è posteriore. In mancanza di una decisione esplicita della Commissione entro i termini su esposti, l'esenzione si considera concessa. La Commissione informa gli altri Stati membri delle esenzioni concesse conformemente al presente articolo.
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