Art. 26 · Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete globale

Art. 26

Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete globale

In vigore dal 13 giu 2024
Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete globale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché: a) l'infrastruttura per i combustibili alternativi sia installata nei porti marittimi della rete globale in conformità del regolamento (UE) 2023/1804; b) i porti marittimi della rete globale siano dotati delle infrastrutture necessarie per migliorare le prestazioni ambientali delle navi nei porti, in particolare impianti di raccolta per il conferimento dei rifiuti dalle navi conformemente alla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (51); c) i sistemi VTMIS e SafeSeaNet siano implementati conformemente alla direttiva 2002/59/CE; e d) le interfacce uniche marittime nazionali siano implementate conformemente al regolamento (UE) 2019/1239. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2050: a) i porti marittimi della rete globale con un volume totale annuo del traffico merci superiore a due milioni di tonnellate siano collegati all'infrastruttura stradale e ferroviaria e, ove possibile, alle vie navigabili interne; il valore di riferimento per questo volume totale è rappresentato dalla media triennale disponibile più recente in base alle statistiche pubblicate da Eurostat; b) i porti marittimi della rete globale che assicurano il traffico merci offrano almeno un terminale merci multimodale aperto a tutti gli operatori e a tutti agli utenti in modo non discriminatorio e che applichi tariffe trasparenti e non discriminatorie; c) i canali marittimi, i tratti navigabili dei porti e gli estuari che collegano due mari o che permettono di accedere a porti marittimi dal mare corrispondano almeno alle vie navigabili interne che soddisfano i requisiti di cui all'; e d) i porti marittimi della rete globale collegati alle vie navigabili interne siano dotati di capacità di movimentazione per le navi delle vie navigabili interne. L'obbligo di assicurare il collegamento di cui al primo comma, lettera a), non si applica ove limitazioni geografiche specifiche o limitazioni fisiche significative impediscano tale collegamento. 3.   Su richiesta di uno Stato membro, in casi debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione per concedere esenzioni dai requisiti minimi di cui al paragrafo 2 a motivo di limitazioni geografiche specifiche o di limitazioni fisiche significative, del risultato negativo di un'analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico o di effetti negativi significativi sull'ambiente o sulla biodiversità. Le eventuali richieste sono motivate da una giustificazione sufficiente. Uno Stato membro può richiedere che siano concesse varie esenzioni in un'unica richiesta. La Commissione valuta la richiesta alla luce della giustificazione fornita a norma del primo comma. La Commissione può chiedere allo Stato membro informazioni supplementari entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta a norma del primo comma. Se la Commissione ritiene che le informazioni fornite siano insufficienti, può chiedere allo Stato membro di integrare tali informazioni supplementari entro 30 giorni di calendario dalla loro ricezione. La Commissione adotta una decisione in merito all'esenzione richiesta entro sei mesi dalla ricezione della richiesta a norma del primo comma oppure, nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia fornito ulteriori informazioni a norma del terzo comma, entro quattro mesi dalla più recente ricezione di dette informazioni, se quest'ultima data è posteriore. In mancanza di una decisione esplicita della Commissione entro i termini su esposti, l'esenzione si considera concessa. La Commissione informa gli altri Stati membri delle esenzioni concesse conformemente al presente articolo.
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