Art. 24 · Priorità aggiuntive per lo sviluppo dell'infrastruttura delle vie navigabili interne

Art. 24

Priorità aggiuntive per lo sviluppo dell'infrastruttura delle vie navigabili interne

In vigore dal 13 giu 2024
Priorità aggiuntive per lo sviluppo dell'infrastruttura delle vie navigabili interne Nel promuovere progetti di interesse comune relativi all'infrastruttura delle vie navigabili interne e oltre alle priorità generali di cui agli è prestata attenzione agli aspetti seguenti: a) ove opportuno, raggiungimento di standard più elevati per la modernizzazione delle vie navigabili esistenti e la creazione di nuove vie navigabili, al fine di soddisfare la domanda del mercato; b) misure di prevenzione e mitigazione contro inondazioni e siccità; c) miglioramento dei processi di digitalizzazione e automazione, in particolare al fine di aumentare la sicurezza, la protezione e la sostenibilità nel trasporto per vie navigabili interne, anche all'interno dei nodi urbani; d) modernizzazione e ampliamento della capacità dell'infrastruttura, compresi i posti di ormeggio e sosta e i relativi servizi necessari per le operazioni di trasporto multimodale all'interno e all'esterno della zona portuale e lungo le vie navigabili; e) promozione e sviluppo di misure volte a migliorare le prestazioni ambientali del trasporto per vie navigabili interne e delle infrastrutture di trasporto, comprese le navi a emissioni zero e a basse emissioni, nonché di misure volte a mitigare gli effetti sui corpi idrici e sulla biodiversità dipendente dalle acque, in conformità dei requisiti applicabili a norma del diritto dell'Unione o degli accordi internazionali pertinenti; f) sviluppo e utilizzo di navi per la navigazione interna di pescaggio limitato adatte a bassi livelli d'acqua; g) nella costruzione o nell'ammodernamento dell'infrastruttura delle vie navigabili interne, garanzia della continuità e dell'accessibilità dei percorsi pedonali e ciclabili al fine di promuovere modi di trasporto attivi; h) promozione di azioni intese a impedire il deterioramento dei requisiti per le vie navigabili, compresi mezzi per monitorare le condizioni dei tratti navigabili; e i) se del caso, miglioramento delle condizioni di navigazione lungo le vie navigabili interne nella costruzione di nuovi ponti o nella ristrutturazione di ponti non apribili, prestando particolare attenzione alla loro altezza libera rispetto ai ponti esistenti di una determinata sezione di via navigabile.
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