Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 13 giu 2024
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alla rete transeuropea dei trasporti specificata nelle mappe di cui all'allegato I e negli elenchi di cui all'allegato II. La rete transeuropea dei trasporti comprende le infrastrutture di trasporto, che includono l'infrastruttura per la diffusione dei combustibili alternativi, i sistemi TIC per i trasporti e misure intese a promuovere la gestione e l'uso efficienti di tale infrastruttura e a rendere possibili l'istituzione e il funzionamento di servizi di trasporto efficienti e sostenibili. 2.   L'infrastruttura della rete transeuropea dei trasporti è costituita dall'infrastruttura per il trasporto ferroviario, il trasporto per vie navigabili interne, il trasporto marittimo, il trasporto stradale, il trasporto aereo e il trasporto multimodale, anche presso i nodi urbani, di cui alle pertinenti sezioni dei capi II, III e IV.
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