Art. 12 · Priorità generali per la rete centrale, la rete centrale estesa e la rete globale

Art. 12

Priorità generali per la rete centrale, la rete centrale estesa e la rete globale

In vigore dal 13 giu 2024
Priorità generali per la rete centrale, la rete centrale estesa e la rete globale 1.   Nello sviluppo della rete centrale, della rete centrale estesa e della rete globale è attribuita priorità generale alle misure necessarie per: a) aumentare la quota e, se del caso, la capacità di trasporto di merci e di passeggeri più sostenibili, in particolare ai fini della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'inquinamento e di un aumento dei benefici sociali ed economici derivanti dai trasporti; b) garantire una maggiore accessibilità e connettività per tutte le regioni dell'Unione, tenendo conto della coesione territoriale e sociale, compreso il caso specifico delle regioni ultraperiferiche e di altre regioni remote, insulari, periferiche e montuose, nonché delle zone scarsamente popolate; c) garantire un livello ottimale di integrazione dei modi di trasporto e di interoperabilità tra gli stessi, compresi modi di mobilità attivi nelle aree urbane; d) realizzare i collegamenti mancanti ed eliminare le strozzature, in particolare nelle tratte transfrontaliere; e) realizzare l'infrastruttura necessaria che assicuri una circolazione senza soluzione di continuità di veicoli, navi e aeromobili a emissioni zero e a basse emissioni e di navi e aeromobili che utilizzano combustibili che contribuiscono alla riduzione delle emissioni generate dai trasporti e all'aumento della sicurezza energetica; f) promuovere l'utilizzo efficiente, senza soluzione di continuità e sostenibile dell'infrastruttura e, ove necessario, aumentare la capacità; g) mantenere operative le infrastrutture esistenti e migliorarne o preservarne la qualità in termini di sicurezza, protezione, efficienza del sistema di trasporto e delle operazioni di trasporto, resilienza ai cambiamenti climatici e alle catastrofi, prestazioni ambientali e continuità dei flussi di traffico; h) migliorare la qualità dei servizi e le condizioni sociali per i lavoratori dei trasporti e l'accessibilità per tutti gli utenti, comprese le persone con disabilità o a mobilità ridotta e altre persone in situazioni di vulnerabilità, impedendo e riducendo la povertà dei trasporti; i) migliorare la digitalizzazione, consentire l'applicazione digitale a norma del diritto dell'Unione e sviluppare l'automazione, in particolare attraverso l'attuazione e la diffusione di sistemi TIC per i trasporti; o j) adattare, ove necessario e tenendo conto degli obblighi costituzionali di taluni Stati membri, l'infrastruttura a un duplice uso al fine di rispondere alle esigenze civili e di difesa, prestando particolare attenzione agli itinerari necessari per i movimenti di forze militari con breve preavviso e su vasta scala. 2.   Al fine di integrare le misure di cui al paragrafo 1, è prestata particolare attenzione alle misure necessarie per: a) contribuire a mitigare l'esposizione delle aree urbane e, se del caso, delle zone sensibili densamente popolate, agli effetti nocivi dei trasporti ferroviari e stradali in transito; b) ottimizzare l'uso dell'infrastruttura, in particolare attraverso una gestione efficiente della capacità, la gestione del traffico e prestazioni operative migliori; c) contribuire agli effetti positivi sulla salute e sull'ambiente promuovendo l'uso di modi di mobilità attivi attraverso lo sviluppo di infrastrutture corrispondenti per gli spostamenti in bicicletta e a piedi; d) garantire a tutti i partecipanti al mercato un accesso non discriminatorio all'infrastruttura della rete transeuropea dei trasporti; o e) garantire un attraversamento efficiente delle frontiere per il trasporto merci, tenendo conto dei tempi di attesa.
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