Art. 1 · Periodi transitori

Art. 1

Periodi transitori

In vigore dal 11 giu 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato: 1) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Periodi transitori Le partite di gotu kola (Centella asiatica) provenienti dallo Sri Lanka e le partite di peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Vietnam, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 della Commissione (*1), possono entrare nell’Unione fino al 2 settembre 2024, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 della Commissione, dell'11 giugno 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1662, 12.6.2024, ELI: ...).»;" 2) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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