Art. 8
Riconciliazione del contributo finanziario versato con gli importi definitivi dovuti
In vigore dal 6 giu 2024
Riconciliazione del contributo finanziario versato con gli importi definitivi dovuti
1. La Commissione stabilisce l'importo definitivo del contributo finanziario dovuto per un determinato anno sulla base del bilancio annuale obbligatorio sottoposto a revisione.
2. Se l'importo annuo del contributo finanziario dovuto per un determinato anno, eventualmente diminuito degli importi trattenuti a titolo provvisorio a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 833/2014, ed eventualmente aumentato degli importi da trasferire all'Unione a norma dell', è inferiore alla somma degli importi dei pagamenti semestrali effettuati per tale anno a norma dell' del presente regolamento, la differenza è dedotta dal pagamento successivo dovuto dai depositari centrali di titoli all'Unione.
3. L'importo dovuto dai depositari centrali di titoli risultante dalla compensazione ai sensi della frase precedente non è inferiore a zero.
4. Se l'importo annuo del contributo finanziario dovuto per un determinato anno, eventualmente diminuito degli importi trattenuti a titolo provvisorio a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 833/2014, ed eventualmente aumentato degli importi da trasferire all'Unione a norma dell', è superiore alla somma degli importi dei pagamenti semestrali effettuati per tale anno a norma dell' del presente regolamento, la Commissione aggiunge l'importo della differenza al pagamento successivo dovuto dai depositari centrali di titoli all'Unione oppure invia, a norma dell'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, una nota di addebito separata relativa a tale importo se non sono dovuti ulteriori pagamenti semestrali dai depositari centrali di titoli.
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