Art. 4 · Bilancio intermedio

Art. 4

Bilancio intermedio

In vigore dal 6 giu 2024
Bilancio intermedio 1.   I depositari centrali di titoli presentano alla Commissione e alle autorità nazionali di vigilanza il bilancio intermedio per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al 25 luglio dello stesso anno, e per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al 25 marzo dell'anno seguente. Per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2024 il bilancio intermedio è presentato al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al 19 luglio 2024 e riflette il fatto che le norme di cui all'articolo 5 bis, paragrafi da 8 a 14, del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2024. 2.   Il bilancio intermedio riporta: (a) le disponibilità liquide, le entrate e le spese di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 8, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 833/2014 nonché gli importi dovuti a titolo di imposta sul reddito delle società prevista dal regime generale dello Stato membro interessato per il rispettivo semestre; (b) l'utile netto di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) n. 833/2014. 3.   I depositari centrali di titoli determinano nel bilancio intermedio il contributo finanziario, diminuito degli importi trattenuti a titolo provvisorio a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, lettere a), b) e c), di tale regolamento e, se del caso, aumentato degli importi da trasferire all'Unione a norma dell'. 4.   I depositari centrali di titoli trasmettono alla Commissione una previsione indicativa non vincolante degli importi del contributo finanziario dovuto all'Unione entro il primo giorno lavorativo che cade dopo il 25o giorno del mese successivo a ciascun trimestre.
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