Art. 3 · Norme generali

Art. 3

Norme generali

In vigore dal 6 giu 2024
Norme generali 1.   Ai fini della contabilità separata delle disponibilità liquide, delle entrate e dell'utile netto di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 833/2014, sono utilizzate nella misura del possibile le normali relazioni dei depositari centrali di titoli. 2.   Le relazioni da presentare alla Commissione sono redatte sulla base delle norme contabili applicate dai depositari centrali di titoli. 3.   Le relazioni da presentare alla Commissione sono espresse in euro. Tali relazioni possono essere estratte da bilanci denominati in altre valute conformemente agli obblighi cui sono soggetti i depositari centrali di titoli. Ove necessario gli importi sono convertiti in euro. In tal caso le relazioni dovrebbero indicare i tassi di cambio utilizzati. 4.   Le relazioni, le previsioni e le informazioni di cui agli articoli da 4 a 6 sono trasmesse alla Commissione, firmate elettronicamente con firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), agli indirizzi comunicati dalla Commissione. 5.   I depositari centrali di titoli conservano i documenti finanziari e contabili relativi al contributo finanziario per un periodo di cinque anni a decorrere dall'approvazione definitiva dei conti. I documenti e i dati relativi a revisioni, ricorsi, contenziosi, azioni legali riguardanti impegni giuridici o relativi a indagini sono conservati fino alla conclusione di tali revisioni, ricorsi, contenziosi, azioni legali o indagini.
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