Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 giu 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
"depositario centrale di titoli": una persona giuridica, quale definita all', paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), soggetta agli obblighi di cui all'articolo 5 bis, paragrafi da 8 a 12, del regolamento (UE) n. 833/2014;
(2)
"contributo finanziario": il contributo finanziario di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 833/2014;
(3)
"autorità nazionale di vigilanza": autorità designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014, cui sono conferite competenze di vigilanza dei depositari centrali di titoli quali definiti al punto 1);
(4)
"bilancio intermedio": il bilancio intermedio di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 11, primo comma, del regolamento (UE) n. 833/2014;
(5)
"revisione legale dei conti": revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati quale definita all', punto 1), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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