Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 giu 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) "depositario centrale di titoli": una persona giuridica, quale definita all', paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), soggetta agli obblighi di cui all'articolo 5 bis, paragrafi da 8 a 12, del regolamento (UE) n. 833/2014; (2) "contributo finanziario": il contributo finanziario di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 833/2014; (3) "autorità nazionale di vigilanza": autorità designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014, cui sono conferite competenze di vigilanza dei depositari centrali di titoli quali definiti al punto 1); (4) "bilancio intermedio": il bilancio intermedio di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 11, primo comma, del regolamento (UE) n. 833/2014; (5) "revisione legale dei conti": revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati quale definita all', punto 1), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
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