Art. 84 · Richieste di informazioni all'OLAF

Art. 84

Richieste di informazioni all'OLAF

In vigore dal 31 mag 2024
Richieste di informazioni all'OLAF 1.   L'OLAF risponde tempestivamente alle richieste motivate di informazioni da parte di una FIU qualora tali informazioni siano necessarie per lo svolgimento delle funzioni della FIU a norma del capo III della direttiva (UE) 2024/1640. 2.   L'OLAF può rinviare o rifiutare la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1 qualora fornirle rischierebbe di avere un impatto negativo su un'indagine in corso. L'OLAF comunica tempestivamente alla FIU richiedente tale rinvio o rifiuto, compresi i relativi motivi.
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