Art. 83
Cooperazione tra le FIU e l'OLAF
In vigore dal 31 mag 2024
Cooperazione tra le FIU e l'OLAF
1. A norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (48), ciascuna FIU trasmette senza ritardo all'OLAF i risultati delle proprie analisi e ogni altra informazione pertinente qualora vi siano ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o siano state commesse attività di frode o corruzione ovvero ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione alle quali l'OLAF potrebbe esercitare la propria competenza conformemente all' di tale regolamento.
2. Le FIU rispondono tempestivamente alle richieste di informazioni dell'OLAF in relazione all'attività di frode o corruzione ovvero ad ogni altra attività illecita di cui al paragrafo 1.
3. Le FIU e l'OLAF possono scambiarsi i risultati delle analisi strategiche, comprese le tipologie e gli indicatori di rischio, se tali analisi si riferiscono alle attività di frode o corruzione ovvero ad ogni altra attività illecita di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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