Art. 82
Richieste di informazioni all'EPPO
In vigore dal 31 mag 2024
Richieste di informazioni all'EPPO
1. L'EPPO risponde senza indebito ritardo alle richieste motivate di informazioni da parte di una FIU qualora tali informazioni siano necessarie per lo svolgimento delle funzioni della FIU a norma del capo 3 della direttiva (UE) 2024/1640.
2. L'EPPO può rinviare o rifiutare la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1 qualora fornirle rischierebbe di pregiudicare il corretto svolgimento e la riservatezza di un'indagine in corso. L'EPPO comunica tempestivamente alla FIU richiedente il rinvio o il rifiuto di fornire le informazioni richieste, compresi i relativi motivi.
Storico versioni
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