Art. 81
Cooperazione tra le FIU e l'EPPO
In vigore dal 31 mag 2024
Cooperazione tra le FIU e l'EPPO
1. A norma dell' del regolamento (UE) 2017/1939, ciascuna FIU comunica senza indebito ritardo all'EPPO i risultati delle proprie analisi e ogni altra informazione pertinente qualora vi siano ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o siano state commesse attività di riciclaggio e altre attività criminose in relazione alle quali l'EPPO potrebbe esercitare la propria competenza conformemente all' e all', paragrafi 2 e 3, di tale regolamento.
Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA, in consultazione con l'EPPO, elabora progetti di norme tecniche di attuazione e li presenta alla Commissione per adozione. Tali progetti di norme tecniche di attuazione specificano il formato che le FIU devono utilizzare per la segnalazione di informazioni all'EPPO.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma del presente paragrafo in conformità dell’ del regolamento (UE) 2024/1620.
2. Le FIU rispondono tempestivamente alle richieste di informazioni dell'EPPO in relazione alle attività di riciclaggio e ad altre attività criminose di cui al paragrafo 1.
3. Le FIU e l'EPPO possono scambiarsi i risultati delle analisi strategiche, comprese le tipologie e gli indicatori di rischio, se tali analisi si riferiscono alle attività di riciclaggio e ad altre attività criminose di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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