Art. 76 · Trattamento di dati personali

Art. 76

Trattamento di dati personali

In vigore dal 31 mag 2024
Trattamento di dati personali 1.   Nella misura strettamente necessaria ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono trattare categorie particolari di dati personali di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati di cui all' di tale regolamento, fatte salve le garanzie previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   I soggetti obbligati devono poter trattare i dati personali di cui all' del regolamento (UE) 2016/679 a condizione che: a) essi informino i loro clienti o potenziali clienti che tali categorie di dati possono essere trattate al fine di conformarsi agli obblighi del presente regolamento; b) i dati provengano da fonti affidabili, siano accurati e aggiornati; c) essi non adottino decisioni che diano luogo a risultati distorti e discriminatori sulla base di tali dati; d) essi adottino misure che garantiscono un elevato livello di sicurezza a norma dell' del regolamento (UE) 2016/679, in particolare in termini di riservatezza. 3.   I soggetti obbligati devono poter trattare i dati personali di cui all' del regolamento (UE) 2016/679 purché soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e purché: a) tali dati personali riguardino il riciclaggio di denaro, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo; b) i soggetti obbligati dispongano di procedure che consentono di distinguere, nel trattamento di tali dati, tra accuse, indagini, procedimenti e condanne, tenendo conto del diritto fondamentale a un processo equo, dei diritti della difesa e della presunzione di innocenza. 4.   I dati personali sono trattati dai soggetti obbligati sulla base del presente regolamento unicamente ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e non sono successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento a scopi commerciali è vietato. 5.   I soggetti obbligati possono adottare decisioni risultanti da processi automatizzati, compresa la profilazione quale definita all', punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, o da processi che coinvolgono sistemi di IA quali definiti all', punto 1), del regolamento (UE) 2024/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio (45) a condizione che: a) i dati trattati da tali sistemi siano limitati ai dati ottenuti a norma del capo III del presente regolamento; b) qualsiasi decisione di instaurare o rifiutare di instaurare, ovvero di mantenere, un rapporto d'affari con un cliente, o di eseguire o rifiutare di eseguire un'operazione occasionale per un cliente, o di estendere o limitare la portata delle misure di adeguata verifica della clientela applicate a norma dell' del presente regolamento, sia soggetta a un intervento umano significativo per garantire l'accuratezza e l'adeguatezza di tale decisione; e c) il cliente possa ottenere una spiegazione sulla decisione presa dal soggetto obbligato e possa impugnare tale decisione, fatta eccezione in relazione alla segnalazione di cui all' del presente regolamento.
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