Art. 75
Scambio di informazioni nel quadro di partenariati per la condivisione delle informazioni
In vigore dal 31 mag 2024
Scambio di informazioni nel quadro di partenariati per la condivisione delle informazioni
1. I membri di partenariati per la condivisione delle informazioni possono scambiare informazioni tra loro, ove strettamente necessario ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al capo III e all' e nel rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali giudiziarie.
2. I soggetti obbligati che intendono partecipare a un partenariato per la condivisione delle informazioni ne informano le rispettive autorità di supervisione le quali, se del caso, consultandosi tra loro e con le autorità incaricate di verificare il rispetto del regolamento (UE) 2016/679, accertano che il partenariato per la condivisione delle informazioni disponga di meccanismi atti ad assicurare il rispetto del presente articolo e che sia stata effettuata la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 4, lettera h). Tale accertamento ha luogo prima che abbiano inizio le attività del partenariato per la condivisione di informazioni. Se del caso, le autorità di supervisione consultano altresì le FIU.
La responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione o nazionale resta a carico dei partecipanti al partenariato per la condivisione delle informazioni.
3. Le informazioni scambiate nell'ambito di un partenariato per la condivisione delle informazioni si limitano a:
a)
informazioni sul cliente, comprese le informazioni ottenute nel corso dell'identificazione e della verifica dell'identità del cliente e, se del caso, del titolare effettivo del cliente;
b)
informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale tra il cliente e il soggetto obbligato nonché, se del caso, sull'origine del patrimonio e sull’origine dei fondi del cliente;
c)
informazioni sulle operazioni dei clienti;
d)
informazioni sui fattori di rischio più elevato o più basso associati al cliente;
e)
analisi dei rischi associati al cliente da parte del soggetto obbligato a norma dell', paragrafo 2;
f)
informazioni detenute dal soggetto obbligato a norma dell', paragrafo 1;
g)
informazioni sui sospetti a norma dell’.
Le informazioni di cui al primo comma sono scambiate solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione delle attività del partenariato per la condivisione delle informazioni.
4. Le seguenti condizioni si applicano alla condivisione delle informazioni nell'ambito di un partenariato per la condivisione delle informazioni:
a)
i soggetti obbligati registrano tutti i casi di condivisione delle informazioni nell'ambito del partenariato;
b)
i soggetti obbligati non si attengono alle sole informazioni ricevute nel contesto del partenariato per l'adempimento degli obblighi del presente regolamento;
c)
i soggetti obbligati non traggono conclusioni né adottano decisioni aventi un'incidenza sul rapporto d'affari con il cliente o sull'esecuzione di operazioni occasionali per il cliente in base alle informazioni ricevute da altri partecipanti al partenariato per la condivisione delle informazioni, senza aver prima valutato tali informazioni; le informazioni ricevute nel contesto del partenariato e usate ai fini di una valutazione a seguito della quale è adottata la decisione di rifiutare o cessare un rapporto d'affari o di effettuare un'operazione occasionale sono incluse nelle registrazioni conservate a norma dell', paragrafo 3, e tali registrazioni contengono un riferimento al fatto che le informazioni provengono da un partenariato per la condivisione delle informazioni;
d)
i soggetti obbligati effettuano la propria valutazione delle operazioni che coinvolgono i clienti al fine di valutare quali di queste possano essere collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo o interessare i proventi di attività criminose;
e)
i soggetti obbligati mettono in atto adeguate misure tecniche e organizzative, comprese misure che consentono la pseudonimizzazione, per garantire un livello di sicurezza e di riservatezza proporzionato alla natura e alla portata delle informazioni scambiate;
f)
la condivisione delle informazioni è effettuata solo in relazione ai clienti:
i)
il cui comportamento o le cui attività nell'esecuzione di un'operazione sono associati a un alto rischio di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo, quale individuato in base alla valutazione del rischio al livello dell'Unione e della valutazione del rischio nazionale effettuate conformemente agli della direttiva (UE) 2024/1640;
ii)
che rientrano in una delle situazioni di cui agli e da 36 a 46 del presente regolamento; o
iii)
per i quali i soggetti obbligati devono raccogliere informazioni supplementari al fine di determinare se sono associati a un livello più elevato di rischio di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo;
g)
le informazioni generate con il ricorso all'intelligenza artificiale, a tecnologie di apprendimento automatico o ad algoritmi possono essere condivise solo se tali processi sono stati oggetto di un'adeguata sorveglianza umana;
h)
il trattamento dei dati personali è effettuato previa valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all' del regolamento (UE) 2016/679;
i)
le autorità competenti che sono membri di un partenariato per la condivisione delle informazioni ottengono, forniscono e scambiano informazioni solo nella misura necessaria all'esecuzione dei loro compiti a norma del pertinente diritto dell'Unione o nazionale;
j)
le autorità competenti di cui all', paragrafo 1, punto 44), lettera c), del presente regolamento, che partecipano a un partenariato per la condivisione delle informazioni, ottengono, forniscono o scambiano dati personali e informazioni operative solo in conformità del diritto nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (44) e delle disposizioni applicabili del diritto processuale penale nazionale, fra cui l'autorizzazione giudiziaria preventiva o qualsiasi altra garanzia procedurale nazionale, secondo necessità;
k)
lo scambio di informazioni sulle operazioni sospette a norma del paragrafo 3, lettera g), del presente articolo, ha luogo solo se la FIU cui è stata trasmessa la segnalazione delle operazioni sospette a norma degli o 70 ha acconsentito a tale comunicazione.
5. L'ulteriore trasmissione delle informazioni ricevute nel contesto di un partenariato per la condivisione delle informazioni non è ammessa, tranne se:
a)
le informazioni sono fornite a un altro soggetto obbligato a norma dell', paragrafo 1;
b)
le informazioni devono essere incluse in una segnalazione trasmessa alla FIU o fornite in risposta a una richiesta della FIU a norma dell', paragrafo 1;
c)
le informazioni sono fornite all'AMLA a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) 2024/1620;
d)
le informazioni sono richieste dalle autorità di contrasto o giudiziarie, fatte salve eventuali autorizzazioni preventive o altre garanzie procedurali previste dal diritto nazionale.
6. I soggetti obbligati che partecipano a partenariati per la condivisione delle informazioni definiscono le politiche e le procedure per la condivisione delle informazioni nelle loro politiche e procedure interne stabilite a norma dell'. Tali politiche e procedure devono:
a)
specificare la valutazione da effettuare per determinare la portata delle informazioni da condividere e, se pertinente per la natura delle informazioni o le garanzie giudiziarie applicabili, prevedere un accesso differenziato o limitato alle informazioni per i membri del partenariato;
b)
descrivere i ruoli e le responsabilità delle parti nel partenariato per la condivisione delle informazioni;
c)
individuare le valutazioni del rischio di cui il soggetto obbligato terrà conto per determinare le situazioni ad alto rischio in cui le informazioni possono essere condivise.
Le politiche e le procedure interne di cui al primo comma devono essere stabilite prima della partecipazione a un partenariato per la condivisione delle informazioni.
7. Ove ritenuto necessario dalle autorità di supervisione, i soggetti obbligati che partecipano a un partenariato per la condivisione delle informazioni commissionano un audit indipendente relativo al funzionamento di tale partenariato e ne condividono i risultati con le autorità di supervisione.
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