Art. 71
Astensione dall'esecuzione di operazioni
In vigore dal 31 mag 2024
Astensione dall'esecuzione di operazioni
1. I soggetti obbligati si astengono dall'eseguire un'operazione quando essi sanno o sospettano che sia collegata a proventi di attività criminose o al finanziamento del terrorismo prima di aver presentato una segnalazione in conformità dell', paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e di aver rispettato eventuali altre istruzioni specifiche impartite dalla FIU o dall'autorità competente in conformità del diritto applicabile. I soggetti obbligati possono eseguire l'operazione in questione dopo aver valutato i rischi derivanti dalla sua esecuzione se non hanno ricevuto istruzioni contrarie dalla FIU entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione.
2. Qualora non sia possibile per un soggetto obbligato astenersi dall'eseguire un'operazione di cui al paragrafo 1 o qualora tale astensione possa ostacolare il perseguimento dei beneficiari di un'operazione sospetta, il soggetto obbligato informa la FIU dopo aver eseguito l'operazione.
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