Art. 7 · Notifica preventiva delle esenzioni

Art. 7

Notifica preventiva delle esenzioni

In vigore dal 31 mag 2024
Notifica preventiva delle esenzioni 1.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le esenzioni che intendono concedere a norma degli . La notifica include una motivazione basata sulla pertinente valutazione del rischio effettuata dallo Stato membro a sostegno dell'esenzione. 2.   Entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 2, la Commissione intraprende una delle azioni seguenti: a) conferma che l'esenzione può essere concessa sulla base della motivazione fornita dallo Stato membro; b) con decisione motivata, dichiara che l'esenzione non può essere concessa. Ai fini del primo comma, la Commissione può chiedere informazioni supplementari allo Stato membro notificante. 3.   Al ricevimento di una conferma da parte della Commissione a norma del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, gli Stati membri possono adottare una decisione di concessione dell'esenzione. La decisione precisa le ragioni sulle quali si fonda. Gli Stati membri riesaminano tali decisioni periodicamente e in ogni caso quando aggiornano la valutazione nazionale del rischio a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1640. 4.   Entro il 10 ottobre 2027 gli Stati membri notificano alla Commissione le esenzioni concesse a norma dell', paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 in vigore al 10 luglio 2027. 5.   La Commissione pubblica ogni anno nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco delle esenzioni concesse a norma del presente articolo e mette tale elenco a disposizione del pubblico sul proprio sito web.
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