Art. 69
Segnalazione di sospetti
In vigore dal 31 mag 2024
Segnalazione di sospetti
1. I soggetti obbligati e, se del caso, i loro amministratori e dipendenti collaborano pienamente con la FIU provvedendo tempestivamente a:
a)
segnalare alla FIU, di propria iniziativa, quando il soggetto obbligato sa, sospetta o ha motivo ragionevole di sospettare che i fondi o le attività, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo o ad attività criminose e rispondendo, in tali casi, alle richieste di informazioni ulteriori da parte della FIU;
b)
fornire alla FIU, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie, comprese le informazioni sulle registrazioni delle operazioni, entro i termini imposti.
Devono essere segnalate a norma del primo comma tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, ivi compresi i sospetti generati dall'incapacità di applicare le misure di adeguata verifica della clientela.
Ai fini del primo comma, i soggetti obbligati rispondono a una richiesta di informazioni da parte della FIU entro cinque giorni lavorativi. In casi giustificati e urgenti, le FIU possono abbreviare tale termine anche fino a meno di 24 ore.
In deroga al terzo comma, la FIU può prorogare il termine di risposta oltre i cinque giorni lavorativi ove lo ritenga giustificato e a condizione che la proroga non comprometta l'analisi della FIU.
2. Ai fini del paragrafo 1, i soggetti obbligati valutano le operazioni o le attività svolte dai loro clienti sulla base e a fronte di qualsiasi fatto e informazione pertinente di cui siano a conoscenza o di cui siano in possesso. Se necessario, i soggetti obbligati danno priorità alla loro valutazione, tenendo conto dell'urgenza dell'operazione o dell'attività e dei rischi presenti nello Stato membro in cui sono stabiliti.
Il sospetto ai sensi del paragrafo 1, lettera a, si basa sulle caratteristiche del cliente e delle sue controparti, sulle dimensioni e sulla natura dell'operazione o dell'attività, o sui relativi metodi e modelli, sul legame tra diverse operazioni o attività, sull'origine, sulla destinazione o sull'uso dei fondi o su qualsiasi altra circostanza nota al soggetto obbligato, compresa la coerenza dell'operazione o dell'attività con le informazioni ottenute a norma del capo III, come anche con il profilo di rischio del cliente.
3. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di attuazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di attuazione specificano il formato da utilizzare per la segnalazione dei sospetti a norma del paragrafo 1, lettera a), e per la trasmissione delle registrazioni delle operazioni a norma del paragrafo 1, lettera b).
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo conformemente all' del regolamento (UE) 2024/1620.
5. Entro il 10 luglio 2027, l'AMLA emana orientamenti sugli indicatori di attività o comportamenti sospetti. Tali orientamenti sono aggiornati periodicamente.
6. L'incaricato della funzione di controllo della conformità nominato a norma dell', paragrafo 2, trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo alla FIU dello Stato membro nel cui territorio è stabilito il soggetto obbligato che le trasmette.
7. I soggetti obbligati provvedono affinché l'incaricato della funzione di controllo della conformità nominato a norma dell', paragrafo 2, nonché qualsiasi dipendente o persona in una posizione comparabile, compresi gli agenti e i distributori, che partecipino all'esecuzione dei compiti di cui al presente articolo sia protetto dalle ritorsioni, dalle discriminazioni e da qualsiasi altro trattamento iniquo derivanti dallo svolgimento di tali compiti.
Il presente paragrafo fa salva la protezione a cui le persone di cui al primo comma possono avere diritto ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937.
8. Qualora le attività di un partenariato per la condivisione delle informazioni consentano di sapere, sospettare o avere motivo ragionevole di sospettare che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati che hanno individuato i sospetti in relazione alle attività dei loro clienti possono designare fra loro l'incaricato di trasmettere una segnalazione alla FIU a norma del paragrafo 1, lettera a). La segnalazione recherà almeno il nome e le informazioni di contatto di tutti i soggetti obbligati che hanno partecipato alle attività all'origine della stessa.
Se i soggetti obbligati di cui al primo comma sono stabiliti in più Stati membri, le informazioni sono segnalate a ciascuna FIU pertinente. A tal fine, i soggetti obbligati provvedono affinché la segnalazione sia effettuata da un soggetto obbligato nel territorio degli Stati membri in cui la FIU è ubicata.
Qualora decidano di non avvalersi della possibilità di presentare un'unica segnalazione alla FIU a norma del primo comma, i soggetti obbligati includono nella loro segnalazione un riferimento al fatto che a destare il sospetto siano state le attività di un partenariato per la condivisione delle informazioni.
9. I soggetti obbligati di cui al paragrafo 8 del presente articolo conservano una copia di ogni segnalazione effettuata a norma di tale paragrafo, in conformità dell'.
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