Art. 68
Sanzioni
In vigore dal 31 mag 2024
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente capo e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano tali norme relative alle sanzioni alla Commissione entro il 10 gennaio 2025 unitamente alla loro base giuridica e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica delle stesse.
2. Entro il 10 luglio 2026, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell' al fine di integrare il presente regolamento, definendo:
a)
le categorie di violazioni soggette a sanzioni e le persone responsabili di tali violazioni;
b)
gli indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni soggette a sanzione;
c)
i criteri di cui tenere conto nel fissare il livello delle sanzioni.
La Commissione riesamina periodicamente l'atto delegato di cui al primo comma per garantire che siano individuate le pertinenti categorie di violazioni e che le relative sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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