Art. 66 · Obblighi dei fiduciari

Art. 66

Obblighi dei fiduciari

In vigore dal 31 mag 2024
Obblighi dei fiduciari Gli azionisti fiduciari e gli amministratori fiduciari di un soggetto giuridico mantengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sull'identità del loro fiduciante e del titolare effettivo o dei titolari effettivi del fiduciante e comunicano tali informazioni, così come il loro status, al soggetto giuridico. Il soggetto giuridico comunica tali informazioni al registro centrale. I soggetti giuridici comunicano le informazioni di cui al primo comma anche ai soggetti obbligati quando questi applicano misure di adeguata verifica della clientela conformemente al capo III.
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