Art. 56 · Notifiche

Art. 56

Notifiche

In vigore dal 31 mag 2024
Notifiche Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione entro il 10 ottobre 2027 un elenco dei soggetti giuridici esistenti a norma del proprio diritto nazionale che hanno beneficiari effettivi identificati a norma dell' e dell', paragrafo 4. Tale notifica include le categorie specifiche di soggetti, la descrizione delle caratteristiche e, se del caso, la base giuridica ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Essa reca inoltre l'indicazione, corredata di una motivazione dettagliata dei motivi, dell'eventuale applicazione del meccanismo di cui all', paragrafo 4, in ragione della forma e delle strutture specifiche dei soggetti giuridici diversi dalle società. La Commissione comunica la notifica di cui al primo paragrafo agli altri Stati membri.
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