Art. 5 · Esenzioni per talune società calcistiche professionistiche

Art. 5

Esenzioni per talune società calcistiche professionistiche

In vigore dal 31 mag 2024
Esenzioni per talune società calcistiche professionistiche 1.   Gli Stati membri possono decidere di esonerare, in tutto o in parte, le società calcistiche professionistiche che partecipano alla massima divisione del campionato nazionale di calcio e che hanno un fatturato annuo complessivo inferiore a 5 000 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale per ciascuno dei due anni civili precedenti dagli obblighi di cui al presente regolamento sulla base del comprovato basso livello di rischio rappresentato dalla natura e dalle dimensioni operative di dette società calcistiche professionistiche. Gli Stati membri possono decidere di esonerare, in tutto o in parte, le società calcistiche professionistiche che partecipano a una divisione inferiore alla massima divisione del campionato nazionale di calcio dagli obblighi di cui al presente regolamento sulla base del comprovato basso livello di rischio rappresentato dalla natura e dalle dimensioni operative di dette società calcistiche professionistiche. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri effettuano una valutazione del rischio delle società calcistiche professionistiche valutando: a) le minacce e le vulnerabilità che le società calcistiche professionistiche presentano in termini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e i relativi fattori di mitigazione; b) i rischi connessi all'entità e alla natura transfrontaliera delle operazioni. Nell'effettuare le valutazioni del rischio di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri tengono conto dei risultati delle valutazioni del rischio svolte a livello dell'Unione dalla Commissione a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1640. 3.   Gli Stati membri prevedono attività di controllo basate sul rischio o adottano altre misure adeguate atte a evitare abusi delle esenzioni concesse a norma del presente articolo.
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