Art. 45
Misure per le persone che cessano di essere politicamente esposte
In vigore dal 31 mag 2024
Misure per le persone che cessano di essere politicamente esposte
1. Qualora una persona politicamente esposta non sia più investita di importanti cariche pubbliche dall'Unione, da uno Stato membro, da un paese terzo o da un'organizzazione internazionale, i soggetti obbligati tengono conto del rischio persistente rappresentato da tale persona, a motivo della sua precedente carica, nella loro valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a norma dell'.
2. I soggetti obbligati applicano una o più delle misure di cui all', paragrafo 4, per mitigare i rischi posti dalla persona politicamente esposta, fino a quando i rischi di cui al paragrafo 1 del presente articolo hanno cessato di esistere, ma in ogni caso per non meno di 12 mesi dal momento in cui la persona non è più investita di importanti cariche pubbliche.
3. L'obbligo di cui al paragrafo 2 si applica di conseguenza quando un soggetto obbligato esegue un'operazione occasionale o instaura un rapporto d'affari con una persona che in passato era stata investita di importanti cariche pubbliche dall'Unione, da uno Stato membro, da un paese terzo o da un'organizzazione internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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