Art. 43 · Elenco delle importanti cariche pubbliche

Art. 43

Elenco delle importanti cariche pubbliche

In vigore dal 31 mag 2024
Elenco delle importanti cariche pubbliche 1.   Ogni Stato membro pubblica e aggiorna un elenco indicante esattamente le funzioni che, conformemente alle sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini dell', paragrafo1, punto 34). Gli Stati membri impongono a ciascuna organizzazione internazionale accreditata nel loro territorio di pubblicare e aggiornare un elenco delle importanti cariche pubbliche presso tale organizzazione internazionale ai fini dell', paragrafo 1, punto 34). Tali elenchi includono inoltre tutte le funzioni che possono essere affidate a rappresentanti di paesi terzi e di organismi internazionali accreditati a livello degli Stati membri. Gli Stati membri notificano tali elenchi, così come le eventuali modifiche apportate, alla Commissione e all'AMLA. 2.   La Commissione può stabilire, mediante un atto di esecuzione, il formato per la costituzione e la comunicazione degli elenchi delle importanti cariche pubbliche degli Stati Membri a norma del paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare l', paragrafo1, punto 34), qualora ai fini degli elenchi notificati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 siano individuate ulteriori e comuni categorie di importanti cariche pubbliche e tali categorie di importanti cariche pubbliche siano rilevanti per l'Unione nel suo insieme. Nell'elaborare gli atti delegati a norma del primo comma, la Commissione consulta l'AMLA. 4.   La Commissione redige e aggiorna l'elenco esatto delle funzioni che sono considerate importanti cariche pubbliche a livello dell'Unione. Tale elenco include inoltre tutte le funzioni che possono essere affidate a rappresentanti di paesi terzi e di organismi internazionali accreditati a livello dell'Unione. 5.   La Commissione redige, sulla base degli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, un elenco unico di tutte le importanti cariche pubbliche ai fini dell', paragrafo 1, punto 34). La Commissione pubblica tale elenco unico nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'AMLA mette tale elenco a disposizione del pubblico sul suo sito web.
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