Art. 42 · Disposizioni specifiche relative alle persone politicamente esposte

Art. 42

Disposizioni specifiche relative alle persone politicamente esposte

In vigore dal 31 mag 2024
Disposizioni specifiche relative alle persone politicamente esposte 1.   Per quanto riguarda le operazioni occasionali o i rapporti d'affari con persone politicamente esposte, i soggetti obbligati applicano, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all', le misure seguenti: a) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di effettuare operazioni occasionali o di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con persone politicamente esposte; b) adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari o nelle operazioni occasionali con persone politicamente esposte; c) esercitare un costante controllo rafforzato su tali rapporti d'affari. 2.   Entro il 10 luglio 2027, l'AMLA emana orientamenti sugli aspetti seguenti: a) i criteri per l'identificazione dei soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami; b) il livello di rischio associato a una particolare categoria di persone politicamente esposte, al familiare o a un soggetto con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami, compresi gli orientamenti sulle modalità di valutazione di tali rischi quando la persona non ricopre più un'importante carica pubblica ai fini dell'.
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