Art. 41
Disposizioni specifiche concernenti i richiedenti il soggiorno nel quadro di programmi per investitori
In vigore dal 31 mag 2024
Disposizioni specifiche concernenti i richiedenti il soggiorno nel quadro di programmi per investitori
Oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all', per quanto riguarda i clienti che sono cittadini di paesi terzi che chiedono diritti di soggiorno in uno Stato membro in cambio di qualsiasi tipo di investimento, inclusi i trasferimenti, l'acquisto o la locazione di immobili, gli investimenti in titoli di Stato, gli investimenti in società, la donazione o la dotazione di un'attività che contribuisce al bene pubblico e i contributi al bilancio statale, i soggetti obbligati applicano, come minimo, le misure rafforzate di adeguata verifica di cui all', paragrafo 4, lettere a), c), e) ed f).
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