Art. 39
Divieto di rapporti di corrispondenza con enti di comodo
In vigore dal 31 mag 2024
Divieto di rapporti di corrispondenza con enti di comodo
1. Gli enti creditizi e gli enti finanziari non aprono né mantengono rapporti di corrispondenza con un ente di comodo. Gli enti creditizi e gli enti finanziari adottano misure adeguate atte a escludere la possibilità che siano aperti o mantenuti rapporti di corrispondenza con un ente creditizio o con un ente finanziario che notoriamente consente a un ente di comodo di utilizzare i propri conti.
2. Oltre al requisito di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi per le cripto-attività fanno in modo che i loro conti non siano utilizzati da enti di comodo per prestare servizi per le cripto-attività. A tal fine, i prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono di politiche interne, procedure e controlli per individuare qualsiasi tentativo di utilizzare i loro conti per la prestazione di servizi per le cripto-attività non regolamentati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1624:oj#art-39