Art. 39 · Divieto di rapporti di corrispondenza con enti di comodo

Art. 39

Divieto di rapporti di corrispondenza con enti di comodo

In vigore dal 31 mag 2024
Divieto di rapporti di corrispondenza con enti di comodo 1.   Gli enti creditizi e gli enti finanziari non aprono né mantengono rapporti di corrispondenza con un ente di comodo. Gli enti creditizi e gli enti finanziari adottano misure adeguate atte a escludere la possibilità che siano aperti o mantenuti rapporti di corrispondenza con un ente creditizio o con un ente finanziario che notoriamente consente a un ente di comodo di utilizzare i propri conti. 2.   Oltre al requisito di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi per le cripto-attività fanno in modo che i loro conti non siano utilizzati da enti di comodo per prestare servizi per le cripto-attività. A tal fine, i prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono di politiche interne, procedure e controlli per individuare qualsiasi tentativo di utilizzare i loro conti per la prestazione di servizi per le cripto-attività non regolamentati.
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