Art. 38 · Misure specifiche per i singoli enti rispondenti di paesi terzi

Art. 38

Misure specifiche per i singoli enti rispondenti di paesi terzi

In vigore dal 31 mag 2024
Misure specifiche per i singoli enti rispondenti di paesi terzi 1.   Gli enti creditizi e gli enti finanziari applicano le misure di cui al paragrafo 6 del presente articolo in relazione a enti rispondenti di paesi terzi con cui intrattengono un rapporto di corrispondenza a norma degli o 37 e riguardo a ai quali l'AMLA formula una raccomandazione in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. 2.   L'AMLA trasmette una raccomandazione agli enti creditizi e finanziari qualora vi siano timori che gli enti rispondenti di paesi terzi si trovino in una delle seguenti situazioni: a) violano in maniera grave, ripetuta o sistematica gli obblighi in materia di AML/CFT; b) presentano carenze per quanto riguarda le politiche, le procedure e i controlli interni che potrebbero comportare violazioni gravi, ripetute o sistematiche degli obblighi in materia di AML/CFT; c) dispongono di politiche, procedure e controlli interni non commisurati ai rischi di riciclaggio, reati presupposto associati e finanziamento del terrorismo cui è esposto l'ente rispondente del paese terzo. 3.   La raccomandazione di cui al paragrafo 2 è trasmessa se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) sulla base delle informazioni disponibili nel quadro delle sue attività di supervisione, un supervisore finanziario, compresa l'AMLA nello svolgimento delle sue attività di supervisione, ritiene che un ente rispondente di un paese terzo rientri in una delle situazioni di cui al paragrafo 2 e possa incidere sull'esposizione al rischio del rapporto di corrispondenza; b) a seguito di una valutazione delle informazioni a disposizione del supervisore finanziario di cui alla lettera a) del presente paragrafo, i supervisori finanziari dell'Unione concordano sul fatto che l'ente rispondente del paese terzo rientri in una delle situazioni di cui al paragrafo 2 e possa incidere sull'esposizione al rischio del rapporto di corrispondenza. 4.   Prima di formulare la raccomandazione di cui al paragrafo 2, l'AMLA consulta il supervisore del paese terzo responsabile dell'ente rispondente e gli chiede di presentare il proprio parere unitamente a quello dell'ente rispondente sull'adeguatezza delle politiche, delle procedure e dei controlli AML/CFT nonché delle misure di adeguata verifica della clientela messe in atto dall'ente rispondente per mitigare i rischi di riciclaggio, di reati presupposto associati e di finanziamento del terrorismo e le misure correttive da mettere in atto. Qualora non giunga alcuna risposta entro due mesi o se la risposta fornita non indica che l'ente rispondente del paese terzo è in grado di attuare politiche, procedure e controlli soddisfacenti in materia di AML/CFT nonché applicare opportune misure di adeguata verifica della clientela per mitigare i rischi ai quali è esposto che possono incidere sul rapporto di corrispondenza, l'AMLA procede con la raccomandazione. 5.   L'AMLA ritira la sua raccomandazione di cui al paragrafo 2 non appena ritiene che un ente rispondente di un paese terzo in merito al quale ha adottato tale raccomandazione non soddisfi più le condizioni stabilite al paragrafo 3. 6.   Per quanto riguarda gli enti rispondenti di paesi terzi di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi e gli enti finanziari: a) si astengono dall'avviare nuovi rapporti d'affari con l'ente rispondente del paese terzo, a meno che non concludano, sulla base delle informazioni raccolte a norma dell' o 37, che le misure di mitigazione applicate al rapporto d'affari con l'ente rispondente del paese terzo e le misure in vigore nell'ente rispondente del paese terzo possono mitigare adeguatamente i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati a tale rapporto d'affari; b) per i rapporti d'affari esistenti con l'ente rispondente del paese terzo: i) riesaminano e aggiornano le informazioni sull'ente rispondente a norma degli o 37; ii) cessano il rapporto d'affari, a meno che non concludano, sulla base delle informazioni raccolte a norma del punto i), che le misure di mitigazione applicate al rapporto d'affari con l'ente rispondente del paese terzo e le misure in vigore nell'ente rispondente del paese terzo possono mitigare adeguatamente i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati a tale rapporto d'affari; c) informano l'ente rispondente delle conclusioni tratte in relazione ai rischi posti dal rapporto di corrispondenza a seguito della raccomandazione dell'AMLA e delle misure adottate a norma delle lettere a) o b). Qualora l'AMLA abbia ritirato una raccomandazione a norma del paragrafo 5, gli enti creditizi e finanziari rivedono la loro valutazione al fine di stabilire se gli enti rispondenti di un paese terzo soddisfano una delle condizioni di cui al paragrafo 3. 7.   Gli enti creditizi e gli enti finanziari documentano tutte le decisioni adottate a norma del presente articolo.
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