Art. 33 · Misure semplificate di adeguata verifica

Art. 33

Misure semplificate di adeguata verifica

In vigore dal 31 mag 2024
Misure semplificate di adeguata verifica 1.   Se, tenuto conto dei fattori di rischio di cui agli allegati II e III, il rapporto d'affari o l'operazione presenta un basso livello di rischio, i soggetti obbligati possono applicare le misure semplificate di adeguata verifica elencate di seguito: a) verificare l'identità del cliente e del titolare effettivo dopo l'instaurazione del rapporto d'affari, a condizione che il basso rischio specifico individuato giustifichi tale rinvio, ma in ogni caso non oltre 60 giorni dall'instaurazione del rapporto; b) ridurre la frequenza degli aggiornamenti relativi all'identificazione del cliente; c) ridurre la quantità di informazioni raccolte per identificare lo scopo e la natura prevista del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale o ricavarle dal tipo di operazioni o di rapporto d'affari instaurato; d) ridurre la frequenza o il livello di verifica sulle operazioni effettuate dal cliente; e) applicare qualsiasi altra pertinente misura semplificata di adeguata verifica individuata dall'AMLA a norma dell'. Le misure di cui al primo comma sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dell'attività e agli elementi specifici del basso rischio individuato. Tuttavia, i soggetti obbligati effettuano un controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette. 2.   I soggetti obbligati provvedono affinché le procedure interne stabilite a norma dell' contengano le misure specifiche di verifica semplificata da adottare in relazione ai diversi tipi di clienti che presentano un basso rischio. I soggetti obbligati documentano le decisioni di tener conto di fattori aggiuntivi di basso rischio. 3.   Ai fini dell'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica di cui al paragrafo 1, lettera a), prima della verifica i soggetti obbligati adottano procedure di gestione del rischio per quanto riguarda le condizioni alle quali possono prestare servizi o effettuare operazioni per un cliente, anche limitando l'importo, il numero o i tipi di operazioni che possono essere eseguite o controllando le operazioni per garantire che siano in linea con le norme previste per il rapporto d'affari in questione. 4.   I soggetti obbligati verificano periodicamente che continuino a sussistere le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica. La frequenza di tali verifiche è commisurata alla natura e alle dimensioni dell'attività e ai rischi posti dal rapporto specifico. 5.   I soggetti obbligati si astengono dall'applicare le misure semplificate di adeguata verifica in una qualsiasi delle situazioni seguenti: a) i soggetti obbligati nutrono dubbi circa la veridicità delle informazioni fornite dal cliente o dal titolare effettivo nella fase di identificazione o rilevano incongruenze in merito a tali informazioni; b) i fattori che indicano un basso rischio non sono più presenti; c) il controllo delle operazioni del cliente e le informazioni raccolte nel contesto del rapporto d'affari escludono uno scenario a basso rischio; d) sussiste un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; e) vi è il sospetto che il cliente, o la persona che agisce per conto del cliente, stia tentando di eludere o evadere sanzioni finanziarie mirate.
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