Art. 32
Orientamenti in materia di rischi, tendenze e metodi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
In vigore dal 31 mag 2024
Orientamenti in materia di rischi, tendenze e metodi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
1. Entro il 10 luglio 2027, l'AMLA pubblica orientamenti che definiscono i rischi, le tendenze e i metodi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che interessano qualsiasi area geografica all'esterno dell'Unione, a cui sono esposti i soggetti obbligati. L'AMLA tiene conto, in particolare, dei fattori di rischio elencati nell'allegato III. Qualora siano individuate situazioni ad alto rischio, gli orientamenti includono misure rafforzate di adeguata verifica delle quali i soggetti obbligati valutano l'eventuale applicazione al fine di mitigare tali rischi.
2. L'AMLA riesamina gli orientamenti di cui al paragrafo 1 almeno ogni due anni.
3. Quando emana e riesamina gli orientamenti di cui al paragrafo 1, l'AMLA tiene conto delle valutazioni o delle relazioni di istituzioni, organi e organismi dell'Unione, organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.
Storico versioni
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