Art. 30 · Identificazione dei paesi terzi con carenze di conformità nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT

Art. 30

Identificazione dei paesi terzi con carenze di conformità nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT

In vigore dal 31 mag 2024
Identificazione dei paesi terzi con carenze di conformità nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT 1.   La Commissione identifica i paesi terzi che presentano carenze di conformità nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT. 2.   Per individuare i paesi terzi di cui al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento qualora: a) siano state individuate carenze di conformità nel quadro giuridico e istituzionale AML/CFT del paese terzo; b) siano state individuate carenze di conformità nell'efficacia del sistema AML/CFT del paese terzo per quanto riguarda la risposta ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o nel suo sistema di valutazione e mitigazione dei rischi di mancata attuazione o evasione delle sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite connesse al finanziamento della proliferazione. Tali atti delegati sono adottati entro venti giorni di calendario dalla constatazione, da parte della Commissione, che sono soddisfatti i criteri di cui alla lettera a) o b) del primo comma. 3.   Nell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto, come base di riferimento per la sua valutazione, delle informazioni sulle giurisdizioni soggette a un controllo rafforzato da parte di organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, così come delle pertinenti valutazioni, relazioni o dichiarazioni pubbliche da essi elaborate. 4.   L'atto delegato di cui al paragrafo 2 individua le specifiche misure rafforzate di adeguata verifica, tra quelle elencate all', paragrafo 4, che i soggetti obbligati applicano per mitigare i rischi connessi ai rapporti d'affari o alle operazioni occasionali che coinvolgono persone fisiche o giuridiche del paese terzo. 5.   La Commissione riesamina periodicamente gli atti delegati di cui al paragrafo 2 per garantire che le specifiche misure rafforzate di adeguata verifica individuate a norma del paragrafo 4 tengano conto delle modifiche del quadro AML/CFT del paese terzo e siano proporzionate e adeguate ai rischi.
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