Art. 25
Identificazione dello scopo e della natura prevista di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale
In vigore dal 31 mag 2024
Identificazione dello scopo e della natura prevista di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale
Prima di avviare un rapporto d'affari o di eseguire un'operazione occasionale, il soggetto obbligato si accerta di comprenderne lo scopo e la natura prevista. A tal fine, il soggetto obbligato ottiene, ove necessario, informazioni riguardanti:
a)
lo scopo e la motivazione economica dell'operazione occasionale o del rapporto d'affari;
b)
l'importo stimato delle attività previste;
c)
l'origine dei fondi;
d)
la destinazione dei fondi.
e)
l'attività commerciale o l'occupazione del cliente.
Ai fini del primo paragrafo, lettera a) del presente articolo, i soggetti obbligati di cui all' raccolgono informazioni al fine di determinare se l'uso previsto dei beni di valore elevato di cui a tale articolo sia a scopi commerciali o non commerciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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