Art. 25 · Identificazione dello scopo e della natura prevista di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale

Art. 25

Identificazione dello scopo e della natura prevista di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale

In vigore dal 31 mag 2024
Identificazione dello scopo e della natura prevista di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale Prima di avviare un rapporto d'affari o di eseguire un'operazione occasionale, il soggetto obbligato si accerta di comprenderne lo scopo e la natura prevista. A tal fine, il soggetto obbligato ottiene, ove necessario, informazioni riguardanti: a) lo scopo e la motivazione economica dell'operazione occasionale o del rapporto d'affari; b) l'importo stimato delle attività previste; c) l'origine dei fondi; d) la destinazione dei fondi. e) l'attività commerciale o l'occupazione del cliente. Ai fini del primo paragrafo, lettera a) del presente articolo, i soggetti obbligati di cui all' raccolgono informazioni al fine di determinare se l'uso previsto dei beni di valore elevato di cui a tale articolo sia a scopi commerciali o non commerciali.
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