Art. 23
Tempi di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo
In vigore dal 31 mag 2024
Tempi di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo
1. La verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e di eventuali persone a norma dell', paragrafo 1, lettere h) e i), ha luogo prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione di un'operazione occasionale. Tale obbligo non si applica alle situazioni a basso rischio di cui alla sezione 3 del presente capo, a condizione che il basso rischio giustifichi il rinvio di tale verifica.
Per gli agenti immobiliari la verifica di cui al primo comma è effettuata dopo il momento in cui il venditore o il locatore accetta un'offerta e in ogni caso prima del trasferimento di fondi o beni.
2. In deroga al paragrafo 1, la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo può essere effettuata durante l'instaurazione del rapporto d'affari, se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione dell'attività e se vi è basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tali situazioni le procedure in questione sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un ente creditizio o un ente finanziario può aprire un conto, ivi compresi conti che permettono operazioni in valori mobiliari, su richiesta di un cliente, purché vi siano garanzie adeguate atte ad assicurare che né il cliente né altri per suo conto effettui operazioni fino al completo adempimento delle misure di adeguata verifica della clientela previsti all', paragrafo 1, lettere a) e b).
4. Al momento di avviare un nuovo rapporto d'affari con un soggetto giuridico o con il trustee di un trust espresso o con la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine di cui agli e fatta salva la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi dell' della direttiva (UE) 2024/1640, i soggetti obbligati raccolgono prove valide dell'avvenuta registrazione o un estratto di recente pubblicazione del registro che confermi la validità della registrazione.
Storico versioni
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