Art. 22 · Identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo

Art. 22

Identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo

In vigore dal 31 mag 2024
Identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo 1.   Ad eccezione delle situazioni a basso rischio cui si applicano le misure di cui alla sezione 3 e indipendentemente dall'applicazione di misure supplementari nelle situazioni ad alto rischio di cui alla sezione 4, i soggetti obbligati ottengono almeno le informazioni seguenti al fine di identificare il cliente, chiunque sostenga di agire per conto del cliente e le persone fisiche per conto della quale o a favore della quale è realizzata un'operazione o un'attività: a) per una persona fisica: i) tutti i nomi e i cognomi; ii) luogo e data di nascita completa; iii) cittadinanze, o apolidia e status di rifugiato o di protezione sussidiaria, se del caso, e numero di identificazione nazionale, ove applicabile; iv) il luogo di residenza abituale o, in mancanza di un indirizzo fisso di residenza con residenza legittima nell'Unione, l'indirizzo postale al quale è possibile raggiungere la persona fisica e, se disponibile, il codice di identificazione fiscale; b) per un soggetto giuridico: i) forma giuridica e nome del soggetto giuridico; ii) l'indirizzo della sede legale o ufficiale e, se diversa, la sede di attività principale, e il paese di creazione; iii) i nomi dei rappresentanti legali del soggetto giuridico nonché, se disponibili, il numero di registrazione, il codice di identificazione fiscale e l'identificativo della persona giuridica; iv) i nomi delle persone che detengono azioni o un incarico di amministrazione in forma fiduciaria, compreso il riferimento al loro status di azionisti o amministratori fiduciari. c) per il trustee di un trust espresso o una persona che ricopra una posizione equivalente in un istituto giuridico affine: i) le informazioni di base sull'istituto giuridico, tuttavia, per quanto riguarda i beni detenuti nell'istituto giuridico o gestiti tramite quest'ultimo, sono individuati i soli beni che devono essere gestiti nel contesto del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale; ii) l'indirizzo di residenza dei trustee o delle persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine e, se diverso, il luogo da cui è amministrato il trust espresso o istituto giuridico affine, i poteri che disciplinano e vincolano gli istituti giuridici, nonché, se disponibili, il codice di identificazione fiscale e l'identificativo della persona giuridica; d) per le altre organizzazioni dotate di capacità giuridica a norma del diritto nazionale: i) nome, indirizzo della sede legale o equivalente; ii) i nomi delle persone abilitate a rappresentare l'organizzazione nonché, se del caso, la forma giuridica, il codice di identificazione fiscale, il numero di registrazione, l'identificativo della persona giuridica e gli atti di associazione o equivalenti. 2.   Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo di un soggetto giuridico o di un istituto giuridico, i soggetti obbligati raccolgono le informazioni di cui all', paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Se, dopo aver esperito tutti i possibili mezzi di identificazione, nessuna persona fisica è identificata come titolare effettivo, o se sussistono dubbi sul fatto che le persone identificate siano i titolari effettivi, i soggetti obbligati registrano che nessun titolare effettivo è stato identificato e identificano tutte le persone fisiche che occupino posizioni dirigenziali di alto livello nel soggetto giuridico e ne verificano l'identità. Qualora l'esecuzione della verifica dell'identità di cui al secondo comma possa indurre il cliente a ritenere che il soggetto obbligato nutra dubbi sulla titolarità effettiva del soggetto giuridico, il soggetto obbligato si astiene dal verificare l'identità dei dirigenti di alto livello e registra invece le misure adottate per accertare l'identità dei titolari effettivi e dei dirigenti di alto livello. I soggetti obbligati conservano le registrazioni delle azioni intraprese e delle difficoltà incontrate durante il processo di identificazione che li hanno indotti a ricorrere all'identificazione di un alto dirigente. 3.   Gli enti creditizi e gli enti finanziari ottengono informazioni per identificare e verificare l’identità delle persone fisiche o giuridiche che utilizzano un IBAN virtuale da essi emesso e sul conto bancario o di pagamento ad esse associato. L'ente creditizio o l’ente finanziario che gestisce il conto bancario o di pagamento sul quale un IBAN virtuale, emesso da un altro ente creditizio o ente finanziario, ridireziona i pagamenti, garantisce di poter ottenere dall'ente emittente dell'IBAN virtuale, senza indugio e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di tali informazioni, le informazioni che identificano e verificano l'identità della persona fisica che utilizza tale IBAN virtuale. 4.   Nel caso di beneficiari di trust o di soggetti o istituti giuridici affini designati in base a particolari caratteristiche o classi, il soggetto obbligato acquisisce informazioni sul beneficiario sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilirne l'identità al momento del pagamento o nel momento in cui egli esercita i diritti conferitigli. 5.   Nel caso di trust discrezionali, un soggetto obbligato ottiene informazioni sufficienti in merito ai beneficiari potenziali e ai beneficiari di default, perché esso possa stabilire l'identità del beneficiario al momento dell'esercizio da parte dei trustee del loro potere discrezionale o nel momento in cui i beneficiari di default diventano i beneficiari a causa del mancato esercizio da parte dei trustee del loro potere discrezionale. 6.   I soggetti obbligati ottengono le informazioni, i documenti e i dati necessari per la verifica dell'identità del cliente e di chiunque sostenga di agire per suo conto mediante uno dei seguenti mezzi: a) la presentazione di un documento di identità, del passaporto o di un documento equivalente e, se del caso, l'acquisizione di informazioni da fonti affidabili e indipendenti, consultate direttamente o fornite dal cliente; oppure b) l'uso dei mezzi di identificazione elettronica che soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda i livelli di garanzia «significativo» o «elevato» e dei pertinenti servizi fiduciari qualificati di cui a detto regolamento. 7.   I soggetti obbligati verificano l'identità del titolare effettivo e, se del caso, delle persone per conto delle quali o a favore delle quali è realizzata un'operazione o un'attività attraverso una delle seguenti modalità: a) conformemente al paragrafo 6; b) adottando misure ragionevoli per ottenere le informazioni, i documenti e i dati necessari dal cliente o da altre fonti affidabili, compresi i registri pubblici diversi dai registri centrali. I soggetti obbligati determinano la portata delle informazioni da consultare, tenendo conto dei rischi posti dall'operazione occasionale o dal rapporto d'affari e dal titolare effettivo, compresi i rischi relativi all'assetto proprietario. Oltre agli strumenti di verifica di cui al primo comma del presente paragrafo, i soggetti obbligati verificano le informazioni sui titolari effettivi consultando i registri centrali.
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