Art. 20
Misure di adeguata verifica della clientela
In vigore dal 31 mag 2024
Misure di adeguata verifica della clientela
1. Ai fini dell'adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati applicano tutte le misure seguenti:
a)
identificare il cliente e verificarne l'identità;
b)
identificare i titolari effettivi e adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia il titolare effettivo e di comprendere l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
c)
valutare e, se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o delle operazioni occasionali, nonché comprenderli;
d)
verificare se il cliente o i titolari effettivi, sono oggetto di sanzioni finanziarie mirate e, nel caso di un cliente o di una parte di un istituto giuridico che sia un soggetto giuridico, se le persone fisiche o giuridiche oggetto di sanzioni finanziarie mirate controllano il soggetto giuridico o detengono oltre il 50 % dei diritti di proprietà di un soggetto o una partecipazione di maggioranza in tale soggetto giuridico, individualmente o collettivamente;
e)
valutare e, se del caso, ottenere informazioni sulla natura dell'attività dei clienti, e, nel caso di imprese, se queste svolgono attività, o sulla natura della loro professione od occupazione;
f)
svolgere un controllo costante del rapporto d'affari, anche effettuando una verifica sulle operazioni effettuate per tutta la durata del rapporto d'affari, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi;
g)
determinare se il cliente, il titolare effettivo del cliente e, se del caso, la persona o le persone per conto delle quali o a favore delle quali è realizzata un'operazione o un'attività sono persone politicamente esposte, familiari o soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami.
h)
qualora un'operazione o un'attività sia realizzata per conto o a beneficio di persone fisiche diverse dal cliente, identificano e verificano l'identità di tali persone fisiche;
i)
verificano che chiunque sostenga di agire per conto del cliente sia autorizzato in tal senso e identificano e verificano l'identità di tale persona.
2. I soggetti obbligati determinano la portata delle misure di cui al paragrafo 1 sulla base di un'analisi individuale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del cliente e del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale e prendendo in considerazione la valutazione del rischio per l'intera attività effettuata dal soggetto obbligato a norma dell', le variabili relative al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui all'allegato I e i fattori di rischio di cui agli allegati II e III.
Qualora identifichino un maggiore rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati adottano misure rafforzate di adeguata verifica in conformità della sezione 4 del presente capo. Qualora siano individuate situazioni a basso rischio, i soggetti obbligati possono applicare misure semplificate di adeguata verifica in conformità della sezione 3 del presente capo.
3. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA emana orientamenti sulle variabili di rischio e sui fattori di rischio che i soggetti obbligati devono prendere in considerazione quando avviano rapporti d'affari o effettuano operazioni occasionali.
4. I soggetti obbligati sono in grado di dimostrare in ogni momento ai loro supervisori che le misure adottate sono adeguate ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati.
Storico versioni
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