Art. 18 · Esternalizzazione

Art. 18

Esternalizzazione

In vigore dal 31 mag 2024
Esternalizzazione 1.   I soggetti obbligati possono esternalizzare i compiti derivanti dal presente regolamento ai prestatori di servizi. Il soggetto obbligato notifica al supervisore l'esternalizzazione prima che il prestatore di servizi inizi a svolgere i compiti esternalizzati. 2.   Nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il prestatore di servizi è da considerarsi parte del soggetto obbligato, anche se i prestatori di servizi sono tenuti a consultare i registri centrali di cui all' della direttiva (UE) 2024/1640 («registri centrali») ai fini dell'adeguata verifica della clientela per conto del soggetto obbligato. Il soggetto obbligato rimane pienamente responsabile di qualsiasi azione, commessa od omessa, relativa ai compiti esternalizzati svolti dai prestatori di servizi. Per ciascun compito esternalizzato, il soggetto obbligato è in grado di dimostrare al supervisore che comprende la motivazione alla base delle attività svolte dal prestatore di servizi e dell'approccio seguito nella loro attuazione e che tali attività mitigano i rischi specifici cui il soggetto obbligato è esposto. 3.   I compiti esternalizzati a norma del paragrafo 1 del presente articolo non sono eseguiti in modo tale da mettere materialmente a repentaglio la qualità delle politiche e delle procedure adottate dal soggetto obbligato per conformarsi agli obblighi del presente regolamento e del regolamento (UE) 2023/1113 e dei controlli in vigore per la verifica di tali politiche e procedure. In nessun caso sono esternalizzati i compiti seguenti: a) la proposta e l'approvazione della valutazione del rischio per l'intera attività del soggetto obbligato a norma dell', paragrafo 2; b) l'approvazione delle politiche interne, delle procedure e dei controlli del soggetto obbligato a norma dell'; c) la decisione sul profilo di rischio da attribuire al cliente; d) la decisione di avviare un rapporto d'affari o di eseguire un'operazione occasionale con un cliente; e) la segnalazione alla FIU di attività sospette a norma dell' o segnalazioni basate su soglie a norma degli , tranne nel caso in cui tali attività siano esternalizzate a un altro soggetto obbligato appartenente allo stesso gruppo e stabilito nello stesso Stato membro; f) l'approvazione dei criteri per la rilevazione di operazioni e attività sospette o anomale. 4.   Prima di esternalizzare un compito a norma del paragrafo 1, il soggetto obbligato si assicura che il prestatore di servizi sia sufficientemente qualificato per svolgere i compiti da esternalizzare. Qualora esternalizzi un compito a norma del paragrafo 1, il soggetto obbligato assicura che il prestatore di servizi, nonché eventuali prestatori di servizi successivi in caso di subesternalizzazione, applichi le politiche e le procedure adottate dal soggetto obbligato. Le condizioni per l'esecuzione di tali compiti sono stabilite in un accordo scritto tra il soggetto obbligato e il prestatore di servizi. Il soggetto obbligato effettua controlli regolari per accertare l'effettiva attuazione di tali politiche e procedure da parte del prestatore di servizi. La frequenza di tali controlli è determinata in funzione del carattere essenziale dei compiti esternalizzati. 5.   I soggetti obbligati assicurano che l'esternalizzazione non sia effettuata in modo tale da mettere materialmente a repentaglio la capacità delle autorità di supervisione di controllare e documentare il rispetto da parte del soggetto obbligato del presente regolamento e del regolamento (UE) 2023/1113. 6.   In deroga al paragrafo 1, i soggetti obbligati non esternalizzano i compiti derivanti dagli obblighi di cui al presente regolamento a prestatori di servizi residenti o stabiliti in paesi terzi individuati a norma del capo III, sezione 2, a meno che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il soggetto obbligato esternalizza compiti unicamente a un prestatore di servizi appartenente allo stesso gruppo; b) il gruppo applica politiche e procedure in materia di AML/CFT, misure di adeguata verifica della clientela e norme in materia di conservazione dei documenti pienamente conformi al presente regolamento o a norme equivalenti nei paesi terzi; c) l'effettiva attuazione dell'obbligo di cui alla lettera b) del presente paragrafo è sottoposta a supervisione a livello di gruppo da parte dell'autorità di supervisione dello Stato membro d'origine conformemente al capo IV della direttiva (UE) 2024/1640. 7.   In deroga al paragrafo 3, se un organismo di investimento collettivo è privo di personalità giuridica, o ha solo un consiglio di amministrazione e ha delegato l'elaborazione delle sottoscrizioni e la raccolta dei fondi definiti all', punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366 dagli investitori a un altro soggetto, esso può esternalizzare il compito di cui al paragrafo 3, lettere c), d) ed e), a uno dei suoi prestatori di servizi. L’esternalizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo può avvenire solo previa notifica al supervisore da parte dell'organismo di investimento collettivo della sua intenzione di esternalizzare il compito a norma del paragrafo 1 e previa approvazione di tale esternalizzazione da parte del supervisore, tenendo conto: a) delle risorse, dell'esperienza e delle conoscenze del prestatore di servizi in relazione alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; b) della conoscenza, da parte del prestatore di servizi, del tipo di attività od operazioni svolte dall'organismo di investimento collettivo. 8.   Entro il 10 luglio 2027 l'AMLA emana orientamenti sugli aspetti seguenti: a) l'instaurazione di rapporti di esternalizzazione, compresi i rapporti di esternalizzazione successivi, a norma del presente articolo, la loro governance e le procedure per monitorare l'attuazione delle funzioni da parte del prestatore di servizi, in particolare quelle funzioni che devono essere considerate essenziali; b) i ruoli e le responsabilità del soggetto obbligato e del prestatore di servizi nell'ambito di un accordo di esternalizzazione; c) approcci di supervisione all'esternalizzazione e aspettative di supervisione per quanto riguarda l'esternalizzazione di funzioni essenziali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1624:oj#art-18