Art. 16 · Obblighi e requisiti a livello di gruppo

Art. 16

Obblighi e requisiti a livello di gruppo

In vigore dal 31 mag 2024
Obblighi e requisiti a livello di gruppo 1.   L'impresa madre assicura che gli obblighi e requisiti in materia di procedure interne, valutazione del rischio e personale di cui alla sezione 1 del presente capo si applichino in tutte le succursali e filiazioni del gruppo negli Stati membri e, per i gruppi la cui sede centrale è situata nell'Unione, in paesi terzi. A tal fine, l'impresa madre svolge una valutazione del rischio a livello di gruppo, tenendo conto della valutazione del rischio per l'intera attività svolta da tutte le succursali e filiazioni del gruppo, e stabilisce e mette in atto politiche, procedure e controlli a livello di gruppo, comprese sulla protezione dei dati e sulla condivisione delle informazioni per garantire che i dipendenti all'interno del gruppo siano a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente regolamento. I soggetti obbligati all'interno del gruppo mettono in atto tali politiche, procedure e controlli a livello di gruppo, tenendo conto delle rispettive specificità e dei rischi a cui sono esposti. Le politiche, le procedure e i controlli a livello di gruppo e le valutazioni del rischio a livello di gruppo di cui al primo comma comprendono tutti gli elementi elencati agli , rispettivamente. Ai fini del primo comma, qualora un gruppo abbia stabilimenti in più di uno Stato membro e, per i gruppi la cui sede centrale è situata nell'Unione, in paesi terzi, l'impresa madre tiene conto delle informazioni pubblicate dalle autorità di tutti gli Stati membri o dei paesi terzi in cui sono ubicati tali stabilimenti del gruppo. 2.   Le funzioni di controllo della conformità sono stabilite a livello del gruppo e comprendono un manager della funzione di controllo della conformità a livello del gruppo e, laddove giustificato dalle attività svolte a livello di gruppo, un incaricato della funzione di controllo della conformità. La decisione sulla portata delle funzioni di controllo della conformità è documentata. Il manager della funzione di controllo della conformità di cui al primo comma riferisce periodicamente all'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione dell'impresa madre in merito all'attuazione delle politiche, delle procedure e dei controlli a livello di gruppo. Il manager della funzione di controllo della conformità trasmette almeno una volta all’anno una relazione in merito all'attuazione delle politiche, delle procedure e dei controlli interni del soggetto obbligato e intraprende le azioni necessarie per rimediare tempestivamente alle carenze individuate. Qualora l'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione sia un organo con la responsabilità collettiva delle proprie decisioni, il manager della funzione di controllo della conformità assiste e fornisce consulenza a tale organo e prepara le decisioni necessarie all'attuazione del presente articolo. 3.   Le politiche, le procedure e i controlli relativi alla condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 1 impongono ai soggetti obbligati all'interno del gruppo di scambiarsi informazioni qualora tale condivisione sia pertinente ai fini dell'adeguata verifica della clientela e della gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La condivisione delle informazioni all'interno del gruppo riguarda in particolare l'identità e le caratteristiche del cliente, i suoi titolari effettivi o la persona per conto della quale agisce il cliente, la natura e lo scopo del rapporto d'affari e delle operazioni occasionali e i sospetti, corredati di analisi sottostanti e segnalati alla FIU a norma dell' salvo diversa istruzione di quest'ultima, che i fondi provengano da attività criminose o siano connessi al finanziamento del terrorismo. Le politiche, le procedure e i controlli a livello di gruppo non impediscono ai soggetti all'interno di un gruppo che non siano soggetti obbligati di fornire informazioni a soggetti obbligati all'interno dello stesso gruppo, qualora tale condivisione sia pertinente per tali soggetti obbligati ai fini della conformità agli obblighi di cui al presente regolamento. Le imprese madri mettono in atto politiche, procedure e controlli a livello di gruppo per garantire che le informazioni scambiate a norma del primo e del secondo comma siano soggette a garanzie sufficienti in termini di riservatezza, protezione dei dati e uso delle informazioni, anche per impedirne la divulgazione. 4.   Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano gli obblighi e i requisiti minimi delle politiche, procedure e controlli a livello di gruppo, incluse le norme minime per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo, i criteri per l'individuazione dell'impresa madre nei casi previsti all', paragrafo 1, punto 42), lettera b), e le condizioni alle quali le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che fanno parte di strutture che condividono proprietà, gestione o controllo della conformità, tra cui reti o partenariati, nonché i criteri per l'individuazione dell'impresa madre nell'Unione in tali casi. 5.   Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.
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