Art. 14
Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
In vigore dal 31 mag 2024
Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
1. La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (41) si applica alla segnalazione delle violazioni del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/1113 e degli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore, nonché alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni.
2. I soggetti obbligati stabiliscono canali di segnalazione interni che soddisfano gli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2019/1937.
3. Il paragrafo 2 non si applica, se il soggetto obbligato è una persona fisica o una persona giuridica le cui attività sono svolte da un'unica persona fisica.
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