Art. 94
Cooperazione con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea
In vigore dal 31 mag 2024
Cooperazione con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea
1. L'Autorità può concludere accordi di lavoro con le istituzioni dell'Unione, le agenzie decentrate dell'Unione e altri organismi dell'Unione che operano nel settore del contrasto e della cooperazione giudiziaria. Tali accordi di lavoro possono essere di carattere strategico, operativo o tecnico e hanno, in particolare, l'obiettivo di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti. Tali accordi di lavoro non costituiscono la base per consentire lo scambio di dati personali e non vincolano l'Unione o i suoi Stati membri.
2. L'Autorità stabilisce e mantiene una stretta relazione con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea. A tal fine, l'Autorità conclude accordi di lavoro separati con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea che stabiliscono i dettagli della loro cooperazione. Tale rapporto mira in particolare a garantire lo scambio di informazioni e tendenze operative e strategiche in relazione alle minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposta l'Unione.
3. Al fine di promuovere e facilitare una cooperazione agevole tra l'Autorità ed Europol, Eurojust e la Procura europea, gli accordi di lavoro con tali attori prevedono in particolare la possibilità di distaccare ufficiali di collegamento nelle rispettive sedi di servizio e stabiliscono le condizioni a tal fine.
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