Art. 83
Sicurezza informatica
In vigore dal 31 mag 2024
Sicurezza informatica
1. L'Autorità istituisce una governance informatica interna a livello del direttore esecutivo che stabilisce e gestisce il bilancio per le tecnologie dell'informazione e assicura la presentazione di relazioni periodiche al comitato esecutivo in merito al rispetto delle regole e delle norme applicabili in materia di sicurezza informatica.
2. L'Autorità assicura che una quota sufficiente della sua spesa in tecnologie dell'informazione sia assegnata in modo trasparente alla sicurezza informatica diretta. Il contributo al servizio per la cibersicurezza delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione (CERT-UE) può essere conteggiato in tale quota.
3. È istituito un servizio adeguato di monitoraggio, rilevamento e risposta in materia di sicurezza informatica, utilizzando i servizi del CERT-UE. Eventuali incidenti gravi sono comunicati al CERT-UE e alla Commissione entro 24 ore dal rilevamento.
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