Art. 78 · Formazione del bilancio

Art. 78

Formazione del bilancio

In vigore dal 31 mag 2024
Formazione del bilancio 1.   Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell'organico, e lo trasmette al comitato esecutivo. 2.   Sulla base di tale progetto, il comitato esecutivo adotta un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio finanziario successivo. 3.   Il progetto definitivo di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. 4.   La Commissione trasmette lo stato di previsione all’autorità di bilancio con il progetto di bilancio generale dell’Unione. 5.   Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE. 6.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo destinato all'Autorità. 7.   L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Autorità. 8.   Il comitato esecutivo adotta il bilancio dell'Autorità. Il bilancio diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
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