Art. 77 · Commissioni applicate ai soggetti obbligati selezionati e non selezionati

Art. 77

Commissioni applicate ai soggetti obbligati selezionati e non selezionati

In vigore dal 31 mag 2024
Commissioni applicate ai soggetti obbligati selezionati e non selezionati 1.   L'Autorità impone una commissione annuale per le attività di supervisione a tutti i soggetti obbligati selezionati di cui all' e ai soggetti obbligati non selezionati che soddisfano i criteri stabiliti all', paragrafo 1. Le commissioni coprono le spese sostenute dall'Autorità in relazione ai compiti di supervisione di cui al capo II, sezioni 3 e 4. Tali commissioni non superano le spese relative a detti compiti. Qualora tali criteri non siano pienamente rispettati in un dato anno, gli aggiustamenti necessari vengono apportati al momento del calcolo delle commissioni per i due anni successivi. 2.   L'importo della commissione riscossa presso ciascun soggetto obbligato di cui al paragrafo 1 è calcolato secondo le modalità stabilite nell'atto delegato di cui al paragrafo 6. 3.   Le commissioni sono calcolate al livello di consolidamento più elevato dell'Unione in conformità delle norme contabili pertinenti. 4.   La base di calcolo della commissione annuale per le attività di supervisione per un dato anno civile è la spesa relativa alla supervisione diretta e indiretta dei soggetti obbligati selezionati e non selezionati tenuti a corrispondere detta commissione nell'anno in questione. L'Autorità può richiedere pagamenti anticipati della commissione annuale per le attività di supervisione, basati su stime ragionevoli. L'Autorità comunica con il supervisore del settore finanziario pertinente prima di decidere in merito al livello definitivo della commissione così da assicurare che i costi della supervisione restino sostenibili e ragionevoli per tutti i soggetti obbligati del settore finanziario. L'Autorità comunica ai soggetti obbligati interessati la base di calcolo della commissione annuale per le attività di supervisione. Gli Stati membri provvedono a che l'obbligo di versare le commissioni previste nel presente articolo sia opponibile a norma del diritto nazionale e che le commissioni siano versate integralmente. 5.   Il presente articolo non pregiudica il diritto dei supervisori del settore finanziario di imporre il pagamento di commissioni conformemente al diritto nazionale, nella misura in cui non siano stati attribuiti compiti di supervisione all'Autorità, o relativamente ai costi di cooperazione con l'Autorità e di assistenza a questa fornita e di intervento su istruzioni della stessa, conformemente al diritto dell'Unione applicabile. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all' per integrare il presente regolamento specificando la metodologia di calcolo dell'importo della commissione riscossa presso ciascun soggetto obbligato selezionato e non selezionato tenuto a versare commissioni conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, nonché la procedura di riscossione di tali commissioni. Nell'elaborare la metodologia per determinare l'importo individuale delle commissioni, la Commissione tiene conto di quanto segue: a) il fatturato annuo totale o il tipo di reddito corrispondente dei soggetti obbligati al livello più alto di consolidamento nell'Unione, in conformità delle norme contabili pertinenti; b) se il soggetto obbligato ha soddisfatto i requisiti per la supervisione diretta; c) la classificazione del profilo di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo dei soggetti obbligati conformemente alla metodologia di cui all', paragrafo 7, lettera b); d) l'importanza del soggetto obbligato per la stabilità del sistema finanziario o per l'economia di uno o più Stati membri o dell'Unione; e) che l'ammontare della commissione da riscuotere dai soggetti obbligati non selezionati in proporzione al loro reddito o fatturato di cui alla lettera a) non superi il 20 % dell'importo della commissione da riscuotere dai soggetti obbligati selezionati con lo stesso livello di reddito o fatturato. La Commissione adotta gli atti delegati di cui al primo comma entro il 1o gennaio 2027.
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