Art. 75 · Esclusione e ricusazione

Art. 75

Esclusione e ricusazione

In vigore dal 31 mag 2024
Esclusione e ricusazione 1.   I membri della commissione amministrativa del riesame non partecipano al procedimento di riesame se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti o se hanno partecipato all'adozione della decisione impugnata. 2.   Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsiasi altro motivo, un membro della commissione amministrativa del riesame ritiene di doversi astenere dal partecipare a un procedimento di riesame, tale membro ne dovrebbe informare la commissione amministrativa del riesame. 3.   Qualsiasi membro della commissione amministrativa del riesame può essere ricusato da una delle parti del procedimento di riesame per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 oppure per sospetta parzialità. La ricusazione non è ammessa qualora la parte del procedimento di riesame abbia compiuto atti procedurali pur essendo a conoscenza di un motivo per la ricusazione. La ricusazione non può essere ammessa in base alla cittadinanza dei membri. 4.   Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, la commissione amministrativa del riesame decide come procedere senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini dell'adozione della decisione, il membro interessato è sostituito nella commissione amministrativa del riesame dal suo supplente.
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