Art. 73 · Membri della commissione amministrativa del riesame

Art. 73

Membri della commissione amministrativa del riesame

In vigore dal 31 mag 2024
Membri della commissione amministrativa del riesame 1.   I membri della commissione amministrativa del riesame e due membri supplenti sono nominati dal consiglio generale nella composizione di supervisione per un mandato di cinque anni, che può essere prorogato una volta, a seguito di un invito pubblico a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. 2.   I membri della commissione amministrativa del riesame agiscono in modo indipendente e nel pubblico interesse e non esercitano altre funzioni all'interno dell'Autorità. A tal fine, essi rendono una dichiarazione pubblica d'impegni e di interessi con la quale indicano eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere ritenuti in contrasto con la loro indipendenza o l'assenza di tali interessi.
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