Art. 68
Nomina del presidente dell'Autorità
In vigore dal 31 mag 2024
Nomina del presidente dell'Autorità
1. Il presidente dell'Autorità è scelto in base ai meriti, alle competenze, alle conoscenze, all'integrità, al prestigio riconosciuto e all'esperienza in materia di AML/CFT e ad altre qualifiche pertinenti, a seguito di una procedura di selezione aperta che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il Parlamento europeo, il Consiglio e il consiglio generale sono debitamente e tempestivamente informati sulla procedura in ogni fase del suo svolgimento.
La Commissione predispone un elenco ristretto di almeno due candidati qualificati per la posizione di presidente dell'Autorità. Il Parlamento europeo e il consiglio generale possono condurre audizioni dei candidati inclusi nell'elenco ristretto. Il consiglio generale può emettere un parere pubblico sui risultati delle sue audizioni o trasmettere il proprio parere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
La Commissione presenta al Parlamento europeo una proposta relativa alla nomina del presidente dell'Autorità.
A seguito dell'approvazione della proposta da parte del Parlamento europeo, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione di nomina del presidente dell'Autorità. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
In deroga al secondo comma, per la nomina del primo presidente dell'Autorità a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una proposta di nomina del presidente senza coinvolgere il consiglio generale.
2. Il presidente dell'Autorità agisce in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni, organi o organismi dell'Unione, né da governi o da altri soggetti pubblici o privati. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i governi degli Stati membri e tutti gli altri soggetti pubblici o privati rispettano detta indipendenza.
3. La durata del mandato del presidente dell'Autorità è di quattro anni. Nel corso dei 12 mesi che precedono la fine del mandato quadriennale del presidente, il consiglio generale in entrambe le composizioni o un comitato più ristretto scelto tra i membri del consiglio generale, compreso un rappresentante della Commissione, effettua una valutazione del presidente. La valutazione tiene conto del rendimento del presidente e dei compiti e delle sfide future dell'Autorità. Sulla base della valutazione, la Commissione può proporre al Parlamento europeo di prorogare il mandato del presidente. Tale proroga può essere concessa una sola volta. A seguito dell'approvazione della proposta della Commissione da parte del Parlamento europeo, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione di proroga del mandato del presidente dell'Autorità. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
4. Qualora il presidente dell'Autorità non sia più in possesso dei requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni o si sia reso gravemente colpevole di cattiva amministrazione, il Consiglio può, di propria iniziativa o a seguito di una proposta del Parlamento europeo o del consiglio generale in una delle sue composizioni, adottare una decisione di esecuzione per destituire il presidente dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
5. Se il presidente dell'Autorità si dimette o non è in grado di adempiere le sue funzioni per qualsiasi altra ragione, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente.
Storico versioni
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