Art. 64
Compiti del comitato esecutivo
In vigore dal 31 mag 2024
Compiti del comitato esecutivo
1. Il comitato esecutivo è competente per la pianificazione generale e l'esecuzione dei compiti conferiti all'Autorità ai sensi dell'. Il comitato esecutivo adotta tutte le decisioni dell'Autorità, ad eccezione di quelle che devono essere prese dal consiglio generale conformemente all'.
2. Il comitato esecutivo adotta le decisioni indirizzate ai soggetti obbligati selezionati ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all', paragrafo 1, tenendo conto della proposta del gruppo di supervisione congiunto dei soggetti obbligati selezionati di cui all', della proposta del gruppo investigativo indipendente di cui all' e del parere fornito dal consiglio generale su tale proposta di decisione a norma dell', paragrafo 2. Se il comitato esecutivo decide di discostarsi da tale parere, ne fornisce le motivazioni dettagliate per iscritto.
3. Il comitato esecutivo adotta le decisioni indirizzate a singole autorità pubbliche ai sensi degli e da 32 a 36.
4. Il comitato esecutivo svolge inoltre i compiti seguenti:
a)
entro il 30 novembre di ogni anno adotta, su proposta del direttore esecutivo, il progetto di documento unico di programmazione ai sensi dell' e lo trasmette per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, nonché adotta e trasmette qualsiasi altra versione aggiornata del documento;
b)
adotta il progetto di bilancio annuale dell'Autorità ed esercita altre funzioni relative al bilancio dell'Autorità;
c)
valuta e adotta una relazione annuale consolidata sulle attività dell'Autorità, compresa una panoramica dell'esecuzione dei compiti che le spettano, la trasmette entro il 1o luglio di ciascun anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e la rende pubblica;
d)
adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
e)
adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri nonché ai membri della commissione amministrativa del riesame;
f)
adotta il proprio regolamento interno;
g)
esercita, nei confronti del personale dell'Autorità, i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina;
h)
adotta le opportune norme di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari;
i)
nomina il direttore esecutivo e lo rimuove dal suo incarico, in conformità con l', paragrafo 5;
j)
nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti e che opera in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni;
k)
assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'OLAF;
l)
adotta le regole finanziarie applicabili all'Autorità;
m)
adotta tutte le decisioni relative alla costituzione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell'Autorità.
5. Il comitato esecutivo sceglie un vicepresidente dell'Autorità tra i suoi membri votanti. Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente dell'Autorità quando quest'ultimo non è in grado di adempiere alle proprie funzioni.
6. Per quanto concerne i poteri di cui al paragrafo 4, lettera h), del presente articolo, il comitato esecutivo adotta, conformemente all'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull', paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull' del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri di autorità investita del potere di nomina. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
7. In circostanze eccezionali il comitato esecutivo può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità investita del potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
Storico versioni
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