Art. 63 · Composizione e nomina del comitato esecutivo

Art. 63

Composizione e nomina del comitato esecutivo

In vigore dal 31 mag 2024
Composizione e nomina del comitato esecutivo 1.   Il comitato esecutivo è composto da: a) il presidente dell'Autorità; b) cinque membri a tempo pieno, compreso il vicepresidente. Quando il comitato esecutivo svolge i compiti di cui all', paragrafo 4, lettere da a) a l), un rappresentante della Commissione è autorizzato a partecipare alle discussioni e ha accesso solo ai documenti relativi a tali compiti. 2.   Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. 3.   In caso di esame delle decisioni di cui all', paragrafo 2, in relazione a un soggetto obbligato selezionato, il membro del consiglio generale nella composizione di supervisione dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto obbligato selezionato può partecipare alle delibere durante le pertinenti riunioni del comitato esecutivo. Tale membro del consiglio generale non è presente durante la votazione successiva a tali delibere. 4.   I membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b), sono scelti in base ai meriti, alle competenze, alle conoscenze, all'integrità, al prestigio riconosciuto e all'esperienza in materia di AML/CFT e ad altre qualifiche pertinenti, a seguito di una procedura di selezione aperta che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione predispone un elenco ristretto di candidati per la posizione di membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b). Il Parlamento europeo può condurre audizioni dei candidati inclusi nell'elenco ristretto. Il consiglio generale presenta al Parlamento europeo una proposta di nomina dei membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b), sulla base dell'elenco ristretto predisposto dalla Commissione. Previa approvazione della proposta da parte del Parlamento europeo, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per nominare tali membri del comitato esecutivo. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Durante l'intero processo di nomina si tiene conto, per quanto possibile, dei principi dell'equilibrio di genere e geografico. 5.   La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b), è di quattro anni. Nel corso dei 12 mesi che precedono la fine del loro mandato quadriennale, il consiglio generale in entrambe le composizioni o un comitato più ristretto scelto tra i membri del consiglio generale, compreso un rappresentante della Commissione, effettua una valutazione di tali membri del comitato esecutivo. La valutazione tiene conto del rendimento di ciascun membro del comitato esecutivo e dei compiti e delle sfide future dell'Autorità. Sulla base della valutazione, il consiglio generale in entrambe le composizioni può proporre al Parlamento europeo di rinnovare il loro mandato. Tale proroga può essere concessa una sola volta. A seguito dell'approvazione della proposta del consiglio generale da parte del Parlamento europeo, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per il rinnovo del mandato del membro o dei membri interessati del comitato esecutivo. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 6.   I membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b), agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni, organi o organismi dell'Unione, né da governi o da altri soggetti pubblici o privati. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i governi degli Stati membri e tutti gli altri soggetti pubblici o privati rispettano tale indipendenza. 7.   Se un membro del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b), non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni o si è reso colpevole di una colpa grave, il Consiglio può, di propria iniziativa o su proposta del Parlamento europeo o del consiglio generale in una delle sue composizioni, adottare una decisione di esecuzione per destituire tale membro del comitato esecutivo dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 8.   Per un periodo di 18 mesi dopo la cessazione del mandato, agli ex membri del comitato esecutivo, compresi il presidente e il vicepresidente dell'Autorità, è vietato esercitare un'attività professionale lucrativa presso: a) un soggetto obbligato selezionato; b) qualsiasi altro soggetto, qualora ciò comporti o possa comportare un conflitto con gli interessi legittimi dell'Autorità. Nelle sue norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri di cui all', paragrafo 4, lettera e), il comitato esecutivo specifica le circostanze in cui tale conflitto di interessi esiste o potrebbe essere percepito come tale.
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