Art. 62
Riunioni del consiglio generale
In vigore dal 31 mag 2024
Riunioni del consiglio generale
1. Il presidente dell'Autorità convoca le riunioni del consiglio generale.
2. Il consiglio generale tiene almeno due riunioni ordinarie l'anno. Si riunisce inoltre su istanza del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
3. Il consiglio generale può invitare ad assistere alle proprie riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse.
4. I membri del consiglio generale e i loro supplenti possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
5. Il consiglio generale è assistito da un segretariato fornito dall'Autorità.
6. Il presidente dell'Autorità e i cinque membri a tempo pieno del comitato esecutivo non partecipano alle riunioni del consiglio generale in cui vengono discusse o decise questioni relative all'esercizio del loro mandato.
Storico versioni
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