Art. 61
Modalità di voto in seno al consiglio generale
In vigore dal 31 mag 2024
Modalità di voto in seno al consiglio generale
1. Le decisioni del consiglio generale sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ciascun membro avente diritto di voto come stabilito dall', paragrafi 2 e 3, dispone di un voto. In caso di parità, il voto del presidente dell'Autorità è determinante.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per quanto concerne gli atti di cui agli del presente regolamento, il consiglio generale adotta decisioni a maggioranza qualificata dei suoi membri come previsto all', paragrafo 4, TUE.
Il presidente dell'Autorità non vota in relazione alle decisioni di cui al primo comma, ai pareri di cui all', paragrafo 2, o alle decisioni relative alla valutazione delle prestazioni del comitato esecutivo di cui all', paragrafo 5.
3. I membri senza diritto di voto e gli osservatori non partecipano alle discussioni del consiglio generale nella composizione di supervisione relative a singoli soggetti obbligati, salvo se diversamente disposto negli atti legislativi di cui all', paragrafo 2, o se deciso diversamente dai membri aventi diritto di voto.
4. Il paragrafo 3 non si applica ai membri del comitato esecutivo e al rappresentante della BCE nominato dal consiglio di vigilanza della BCE.
5. Il presidente dell'Autorità ha la prerogativa di indire una votazione in qualsiasi momento. Fermi restando tale prerogativa e l'efficacia delle procedure decisionali dell'Autorità, il consiglio generale si adopera per giungere all'adozione delle decisioni per consenso.
Storico versioni
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